Condizionatori e Climatizzatori in Condominio. Normativa di riferimento

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Marco Venier
view post Posted on 17/7/2015, 16:48




Condizionatori e Climatizzatori, sono ormai divenute presenze fisse e quasi obbligate nelle case dei privati, con una diffusione su larga scala anche incentivata dalle agevolazioni fiscali. Infatti per chi acquista un condizionatore o un climatizzatore alimentato a pompa di calore, i bonus fiscali variano dal 50% in detrazione al 65% (eco-bonus per impianti ad alta efficienza) in base al funzionalità rispettivamente integrativa o sostitutiva dei precedenti impianti di riscaldamento. A tal proposito giova ricordare che l'importo detraibile (fino ad un massimo di 30 mila euro per impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili) deve essere ripartito in 10 quote annuali; per usufruire della detrazione non è più necessario l'invio preventivo della comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né di specificare il costo della manodopera nella fattura emessa dalla Ditta esecutrice.
La loro installazione non è complicata, ma è soggetta a vincoli e restrizioni dettate da prescrizioni normative in tema paesaggistico, di sicurezza, e di efficienza. La recente legge n. 133 del 11/11/2014, ha semplificato l'iter burocratico per l'installazione dei predetti macchinari (se relativi a pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW) annoverando i relativi interventi nell’ambito della manutenzione ordinaria e pertanto dispensando il privato dall’obbligo di richiedere preventive autorizzazioni. Rimangono, però, fermi gli eventuali vincoli in presenza dei quali la Suprema Corte (Cass., sez. Penale sent, n.952/2015) ha sottolineato che occorra la S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di cui alla L.122/2010, incombenza burocratica sostitutiva della DIA - Denuncia di Inizio Attività). Un classico esempio è quello del Palazzo in centro storico (vincoli di area) e ci sono anche vincoli paesaggistici per cui potrebbe rendersi necessario il parere della Soprintendenza ai beni Culturali e Ambientali, pertanto è sempre bene effettuare le opportune verifiche presso i rispettivi uffici Comunali, in particolare lo Sportello Unico per l'Edilizia, prima di procedere ad installare l'impianto.
Per quanto concerne la manutenzione degli impianti di condizionamento o climatizzazione, poi, si evidenzia la portata delle prescrizioni normative di cui al DM del 20/06/2014 che equipara, ora, in tutto e per tutto gli impianti invernali che hanno una potenza superiore a 10 kw e quelli estivi superiore a 12 kw, a quelli di riscaldamento. Difatti, a partire dal 15/10/2014, in capo ai privati proprietari dei predetti impianti, vige l'obbligo di dotarsi del nuovo Libretto Impianto Unico, dove occorre indicare il rapporto sull'efficienza, con il cd. bollino blu (o verde) e la prestazione degli impianti, nonché un altro libretto da utilizzare per annotare i controlli periodici di manutenzione per la sicurezza degli impianti installati, al fine di garantirne la sicurezza e la salubrità dei relativi apparecchi. Il Libretto è costituito da più schede che vanno compilate a cura del responsabile dell'impianto (il privato proprietario, in questo caso), in relazione al tipo di impianto stesso; pertanto non andranno redatte tutte le schede, ma solo quelle che servono.
Il privato che vuole installare un condizionatore in un Condominio, oltre ai vincoli sopra esaminati, deve tener in considerazione ulteriori restrizioni, soprattutto se l'impianto si compone anche di un'unità esterna (il motore) da installare su un prospetto esterno dell'Edificio.
Innanzi tutto bisogna verificare il Regolamento Condominiale che, se contrattuale (ossia sottoscritto da tutti i condòmini), può legittimamente contenere clausole ed articoli che vietino in assoluto l’installazione di qualsivoglia impianto sulle parti comuni o che ne subordino la posa in opera alla preventiva autorizzazione assembleare in quanto potenzialmente potrebbero deturpare l’ estetica del Fabbricato (Cass., sent. n. 11121 del 06 ottobre 2009).
Proprio il concetto di “estetica” ci conduce a quello di “decoro architettonico” che costituisce un altro limite di cui deve tener conto il privato nell’installazione di un condizionatore o un climatizzatore e che prescinde dal Regolamento Condominiale. La giurisprudenza (Cass., sent. n. 2189/1981, Cass. sent. n. 2313/1988, Cass. sent. n. 8731/1998) ha definito il decoro architettonico come quell’ insieme di linee e strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono all’ edificio una sua armoniosa fisionomia. Sempre per la Giurisprudenza (Cass, sent. n.1286/2010) il preesistente decoro architettonico viene alterato se dalla modifica ne scaturisce il deprezzamento (anche economico, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 9717/1997) del complesso immobiliare; pertanto, in ambito condominiale, per l’installazione di condizionatori d’aria, pur trattandosi di modificazione consentita ex art. 1102 c.c. (Cass. sent. n. 3084/1994), vige il divieto di alterare il decoro architettonico già previsto per le innovazioni ex art.1122 c.c. In ragione di ciò, laddove l'unità esterna venga ritenuta lesiva del decoro architettonico, il tribunale competente ne dispone la rimozione (Cass. sent. n. 20985/2014).
Un terzo vincolo che incontra il privato nell’installazione dell’impianto in discorso, soprattutto in caso di unità esterna del condizionatore, è quello della rumorosità, che investe principalmente i vicini. Qui, i riferimenti normativi sono innanzi tutto gli articoli n.844 c.c. sul divieto di immissioni di rumori che superino la normale tollerabilità e il n. 659 c.p. sul disturbo della quiete pubblica. Qualora provata l’eccessiva rumorosità, le conseguenza in capo al proprietario del macchinario, possono prevedere:
• una sentenza di rimozione del condizionatore,
• risarcimento del danno esistenziale (Cass. sent n. 10173/2015). Per danno esistenziale, la Corte Costituzionale, con sentenza n.233/2003, ha inteso quei diritti o interessi, costituzionalmente protetti, inerenti alla persona umana, diversi dalla salute;
• risarcimento del danno alla salute (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 688/2003),
• sanzioni pecuniarie con ammende fino a 309 euro
• sanzioni penali con arresto fino a 3 mesi (Cass. penale, sentenze n. 246/2008 e n. 40329/2014).
La Suprema Corte ha anche chiarito che il danno oggetto di dette conseguenze, può anche riguardare un solo privato e non necessariamente una pluralità di soggetti.
Ultima accortezza, concerne la realizzazione di un idoneo canale di scolo della condensa dell'impianto che non deve cadere sulla proprietà degli altri condòmini o in spazi comuni: l'acqua potrebbe difatti depositarsi in uno spazio di passaggio e provocare scivolamenti con danni alle persone di cui il responsabile sarebbe ovviamente il proprietario dell'impianto stesso.
In conclusione, per l’installazione di condizionatori nei Condomini si consiglia di agire con buon senso, nel rispetto di un eventuale regolamento interno e della normativa di riferimento.


Roma, 17 luglio 2015

Dott. Marco Venier

Edited by Marco Venier - 21/7/2015, 19:37
 
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