Bombole domestiche per il gas in Condominio

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Marco Venier
view post Posted on 28/2/2015, 16:27




L'uso di bombole per il gas, ad uso domestico (cottura cibi, riscaldamento acqua) è ancora molto in uso anche in quelle zone urbane servite dal gas per il tramite delle apposite condutture.
Il non corretto uso di tali prodotti, è spesso fonte di incidenti e questo desta preoccupazione nei Condomini quando i residenti si accorgono che un loro vicino fa uso di bombole a gas magari posizionandole sui loro balconi.
La reazione che ne consegue coinvolge sempre l'Amministratore, primo referente dei condòmini, che viene quindi a trovarsi in una situazione non facile in cui l'allarmismo generale tende a sconfinare nella sfera privata di esclusiva competenza del singolo.
Una bombola a gas, è sempre vietata nel Condominio? O ci sono accorgimenti che ne legittimano la presenza?
Partiamo con il citare la principale normativa di riferimento in tema di corretto utilizzo delle bombole a gas (ossia gli impianti a gas non alimentati da rete) nei Condomini: la UNI 7131/1999.
Essa indica i criteri per determinare la conformità ai requisiti di sicurezza degli impianti a gas ad uso domestico.
Nella citata norma, si fa riferimento al termine di BIDONE definito come un "recipiente mobile a pressione di capacità geometrica non maggiore di 150 l" (la nostra bombola).
Oltre ad evidenziare delle condizioni generali (il Bidone deve essere posto in modalità verticale, con valvola in alto, su di una superficie priva di elementi combustibili), la norma UNI spiega che le bombole possono essere apposte all'aperto (su balconi o terrazzi, ad esempio) purchè posizionate in luogo protetto dal sole e dalle intemperie, di ogni altra fonte di calore o da possibili urti accidentali.
E' prevista anche la possibilità di collocare il Bidone all'interno di un alloggiamento (esempio un armadietto o una nicchia ricavata dalla parete) più grande del 50% rispetto alla Bombola e dedicato solo a contenere la medesima.
Dato che la collocazione della bombola è esterna rispetto ai locali privati da servire, è anche disposto che il passaggio della tubazione del gas dall'alloggiamento ad un locale adiacente deve essere realizzato entro tubo guaina passante di acciaio, con intercapedine sigillata in corrispondenza dell'estremità posta all'interno del locale.
E' fatto divieto, ovviamente, posizionare bidoni all'interno di locali ad alto rischio di incendio (autorimesse, box, ecc...).
Di dominio comune (perchè frutto di un'esperienza generale a tal riguardo) sono le cautele da tenere per il corretto utilizzo della bombola stessa, come il rispetto della seguente prassi per l'accensione del bruciatore con il fiammifero:
1) Accensione del fiammifero;
2) Avvicinamento del fiammifero acceso alla bombola;
3) Apertura del rubinetto del gas del fornello
Il mancato rispetto in ordine sequenziale della prassi citata, può portare la dimenticanza della chiusura di sicurezza della bombola con conseguenti danni a volte irreparabili.
Ma quello che rileva in questa sede è il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza come la l.46/90 e smi, che dispone una specifica disciplina degli impianti come quelli elettrici ed, appunto, di gas.
Solo nel caso i condòmini ritengano che sussistano FONDATI MOTIVI per sostenere il mancato rispetto delle citate normative di sicurezza, possono ricorrere alle azioni di denunzia di danno temuto ex art. 1172 c.c. che recita "Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo [...] ".

Per ogni approfondimento in merito, si rinvia alla normativa citata, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'alloggiamento della bombola.

Dott. Marco Venier
 
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