Le emissioni di gas dalle caldaie private, Normativa da tener conto in caso di installazione di nuove caldaie private.

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Marco Venier
view post Posted on 14/11/2014, 11:45




Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il D. Lgs n. 102/2014 in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014)
Tale nuova legge conferma, per gli impianti termici installati dopo il 31 agosto 2013, il dettato della l. 179/2012, ossia che i fumi prodotti da tale tipologia di impianti , devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’Edificio, alla quota prevista dalla regolamentazione vigente (a livello del tetto dell'Edificio).
Si tratta di una nuova tappa di una normativa in continua evoluzione anche per via della tecnologia sulla materia.
La diffusione delle caldaie a condensazione sembrava aver risolto l'obbligo di collegamento delle caldaie alla canna fumaria. Tuttavia già con la l. 90/2013 in vigore dal 01 settembre 2013, il privato interessato, poteva installare una nuova caldaia a condensazione o ad alto rendimento energetico senza allaccio alla canna fumaria, SOLO se veniva provata l’impossibilità di allaccio o di realizzazione di una nuova canna per motivi strutturali dell’Edificio o per vincoli storico-paesaggistici.
Ora, invece, l'orientamento legislativo appare nel senso di convogliare gli scarichi di qualunque natura delle caldaie e a prescindere dalla loro tipologia, all'interno di canne fumarie che sfoghino alla quota prevista dalla legge.
Chiaramente la ratio di tali disposizioni è quella di tutelare la salute dei cittadini, nonchè l'integrità dei beni immobiliari, posto che è ben nota l'incidenza dannosa degli elementi di scarico su cose e persone.
Danni che possono dar luogo a procedimenti giudiziari in sede sia civile che penale.
In sede civile, il fondamento normativo principale è l' art. 844 c.c. che testualmente cita "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi". In sostanza vuol dire che le immissioni sono tollerate entro limiti ragionevoli (normale tollerabilità). La disposizione di cui all’ art. 844 è peraltro ritenuta applicabile sia nei rapporti tra i singoli condòmini, che in quelli tra Condominio e singoli condòmini (Cass., n. 669/1959; Cass. n. 2396/1983) quando uno di essi, nel godimento della cosa propria o anche comune, dia luogo ad immissioni moleste e dannose nella proprietà dell’altro.
In sede penale, invece, il fondamento normativo è l' art. 674 c.p. il quale dispone che "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vaporio o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 Euro”. Inoltre in caso di danni più gravi alla salute, il danneggiato può ricorrere agli artt. 590 c.p. (lesioni colpose) e/o 589 c.p. (omicidio colposo).
Altre regole da rispettare, sono quelle stabilite in tema di distanze da balconi e finestre dei propri vicini (UNI 7129). In particolare la canna fumaria deve rispettare la distanza di legge dalle finestre altrui, che è stabilita dall' art. 906 c.c. in 0,75 cm.
Con le immissioni, pertanto, è necessaria la massima cautela e anche se l'interessato non è tenuto a chiedere formali autorizzazioni al Condominio in cui eventualmente risiede (si tratterebbe di opera lecita ai sensi dell' art. 1102 c.c. - vedi Cass., sent. n.6341/2000), quando si desidera installare nuove caldaie private a servizio della propria unità immobiliare, è consigliabile farsi assistere da un tecnico abilitato, anche nella considerazione che la normativa di riferimento è in continuo aggiornamento ed evoluzione.

Dott. Marco Venier
 
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