Scale, androni e pianerottoli. Diritti e doveri dei condòmini

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Marco Venier
view post Posted on 8/8/2012, 17:10




La scala è una struttura costituita da elementi architettonici orizzontali posizionati su diverse quote (gradini) che serve da collegamento tra i diversi piani di un edificio (definiz. tratta da Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_(architettura) ).
La scala, che serve di accesso a diversi piani o frazioni di piano di un edificio, deve essere considerata, nella sua struttura unitaria ed in relazione al fine a cui serve, come bene comune indivisibile per presunzione di legge, salvo che il contrario non risulti dal titolo. Conseguentemente vanno considerati tra le cose comuni anche i pianerottoli, che costituiscono elementi della scala, della quale rendono possibile la funzione (Cass. civ., n. 38/1963).
La presunzione di proprietà condominiale di scale e pianerottoli è valida pur se alcune rampe sono poste in concreto al servizio di singole proprietà e per dimostrarne l'appartenenza esclusiva al titolare di queste, è necessario un titolo contrario, contenuto non già nella compravendita delle singole unità immobiliari, bensì nell'atto costitutivo del Condominio (Cass. civ., sez. II, n. 1498/1998).
Ovviamente, in un edificio condominiale, anche l'area costituita dalla proiezione delle scale, sulle verticali in alto e in basso, si presume comune, a norma dell'art. 1117 c.c.
Salvo diversamente disposto nel Regolamento Condominiale, è data la possibilità ai singoli condòmini di apportare opere sul vano scale, per una miglior fruibilità della propria proprietà come per la realizzazione di aperture che consentano agli stessi, di accedere sul pianerottolo (Cass. civ., sez. II, n. 843/1981;
Altro uso ammesso delle parti comuni è l'installazione di una telecamera nel pianerottolo comune che consenta, però, la sola diretta osservazione del portone di ingresso e dell'area antistante la porta di ingresso alla singola unità immobiliare; mentre non è ammissibile l'installazione di apparecchiature che consentano di osservare le scale, gli anditi ed i pianerottoli comuni, in quanto ciò comporta una possibile lesione e compressione dell'altrui diritto alla riservatezza (Trib. civ. Milano, 6 aprile 1992)
Sono, altresì, vietate opere dirette ad una mutazione (anche parziale) dei beni comuni nel vano scale, che impediscano agli altri di farne parimenti uso come la chiusura del pianerottolo o una parte di esso. Il diritto di ciascun partecipante di usare la cosa comune, infatti, non può estendersi fino al punto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso ed è chiaro che la chiusura di una porzione di pianerottolo comune attuata con lo scopo di consentirne l’accesso ad un solo condòmino muta il comune possesso del bene comportando un'estensione del suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri compartecipanti (Corte app. civ. Milano, sez. I, n. 2520/1997).
L’androne, infine, è lo spazio interno all’Edificio, sito al piano terra, da cui si accede alle scale o ad altri spazi come cortili.
Androne, scale e pianerottoli sono tutti spazi di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. anche dei proprietari dei locali terranei che abbiano accesso direttamente dalla strada, in quanto costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un Fabbricato diviso in piani e porzioni di piano di proprietà individuale e rappresentano, inoltre, tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura; pertanto, tali proprietari rientrano fra gli obbligati al contributo per la sistemazione dell'androne. (Corte app. civ. Milano, sez. I, n. 1983/1987). Tali proprietari di locali al piano terra non potrebbero, pertanto, avanzare pretese (come invece spesso fanno) in merito ad un loro esonero dalle spese inerenti i citati beni comuni adducendo ad un minore uso degli stessi in quanto l’impossibilità (totale o parziale) di fruizione del bene comune deve essere constatata per ragioni strutturali dello stabile condominiale ed indipendenti dalla volontà dei soggetti.
Quindi, come sempre, la determinazione dei diritti sul bene è rilevante soprattutto ai fini dell’indicazione dei partecipanti alle relative spese di manutenzione.
 
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