Conferma Amministratore. Quorum deliberativi., Maggioranze assembleari per nominare un nuovo Amministratore o confermare quello attuale.

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Marco Venier
view post Posted on 24/3/2012, 14:16




L'art. 1129 c.c. dispone che quando i condomini sono piu` di quattro, l'assemblea nomina un amministratore.
Tale soggetto, in base al 4° co. dell'art.1136 c.c., viene nominato con la maggioranza stabilita dal secondo comma dello stesso articolo: la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta` del valore dell'edificio.
Una volta nominato, l'Amministratore rimane in carica n.1 anno al termine del quale i condòmini vengono chiamati ad esprimersi sulla prosecuzione o meno del rapporto.
Ciò su cui ci si sofferma in questa sede è la determinazione del quorum deliberativo per la conferma dell'Amministratore.
A tal riguardo, la giurisprudenza consolidata, fino a metà anni '90 (cft. Cass. Civ., sez.II, sent. n.3797 del 29/07/1978; Cass. Civ., sez.II, sent. n.71 del 05/01/1980; Cass. Civ., sez. II, sent. n. 4269 del 04/05/1994 ), equiparava la conferma dell'Amministratore alla sua nomina, ritenendo che si trattasse di delibere con contenuto ed effetti giuridici uguali; pertanto risultava pacifico che in ogni caso occorresse la maggioranza degli intervenuti che rappresentassero almeno la metà dei millesimi di comproprietà generale.
Una netta inversione di tendenza, invece, la riscontriamo con la recente giurisprudenza che incontra anche il favore di dottrina autorevole.
Faccio riferimento, in particolare, alla sentenza n. 10701 del 15 maggio 2009 del Tribunale di Roma e la sent. 17 settembre 2009 del Tribunale di Bologna.
Entrambe le sentenze sanciscono una riduzione del quorum deliberativo per ciò che concerne la conferma dell'Amministratore, portandolo, in seconda convocazione, ad 1/3 dei partecipanti rappresentanti 1/3 dei millesimi.
Si tratta del quorum indicato nel terzo co. dell'art. 1136 c.c. che si applica per tutte le deliberazioni condominiali salvo quelle in cui lo stesso c.c. non indichi un quorum diverso.
Tale nuova posizione giurisprudenziale, si basa su un'analisi delle terminologie indicate negli articoli 1135 c.c. e 1136 c.c. In particolare:
- Sull' art. 1135 del c.c. relativamente ai poteri dell'Assemblea la quale provvede alla conferma dell'amministratore e alla eventuale sua retribuzione [...]
- Sull'art. 1136, 4° co., del c.c., che espressamente menziona la nomina (e la revoca) dell’ Amministratore, indicandone il quorum deliberativo specifico.
Dal combinato di questi 2 articoli, i Tribunali di Roma e Bologna hanno osservato che la conferma dell’ Amministratore figura solo nell’art. 1135 del c.c., deducendo che per l’ipotesi della sola conferma dell’ Amministratore in carica fosse sufficiente (in seconda convocazione) la maggioranza classica prevista dal 3° co. dell’art. 1136 c.c., rilevando che la conferma dell’amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca, in quanto costituisce la rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta (Trib. di Roma) e che la distinzione fra il concetto di conferma e di nomina dell’amministratore non è puramente nominalistica, dato che il primo presuppone una continuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra nel secondo che comporta invece una novità. (Trib. di Bologna).
Tali sentenze riprendono un orientamento della giurisprudenza risalente al lontano 1948 (Cass. Civ. sent. del 30/09/1948) e della Camera di Commercio di Firenze nella Raccolta Provinciale degli usi 1990 (Art. 1 – Cap. 1 – Titolo IV bis), in cui, viene evidenziato, <<non possono essere accertati usi contrari alla legge>> (fonte: http://dirittocondominiale.wordpress.com/2...e-gia-in-carica).
D'altronde non si capisce perchè se è pacifico che la maggioranza ordinaria richiesta per l'approvazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo, (1/3 dei participanti, rappresentanti 1/3 dei millesimi) debba essere diversa da quella necessaria per la conferma di colui (l'Amministratore, appunto) che li ha redatti.
Non posso, pertanto, che condividere quest'ultimo orientamento giurisprudenziale che snellisce l'attività in Condominio consentendo pieni poteri all'Amministratore al raggiungimento del quorum minimo; mentre l'applicazione dell'orientamento contrario (maggioritario, come già scritto, fino alla metà degli anni '90), avrebbe messo in condizione l'Amministratore di continuare solo in regime di prorogatio con conseguenti limitazioni nell'espletamento delle sue funzioni circoscritte, in tal caso, nell'ordinaria amministrazione (cft. Cassazione civile, sez. Il, sentenza n. 3588 del 25 marzo 1993 in tema di prorogatio).

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Sentenze di riferimento:
Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701 OK
Il thema decidendum concerne la nomina dell''amministratore del Condominio convenuto in carica , deliberata in seconda convocazione con la maggioranza semplice e non con quella qualificata di cui all'art.1136 IV comma c.c. che prevede la necessità della maggioranza speciale per le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore . Invece nella fattispecie trattasi di rielezione dello stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta. Conseguentemente la specie di causa va correttamente inquadrata nella disciplina prevista dall'art: 1135 cc. il quale stabilisce che l'assemblea dei
condomini provvede alla conferma dell'amministratore, disponendo maggioranze differenti per le due ipotesi. Ne deriva che per la sola conferma dell'amministratore in carica appare sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ) cosi come risulta effettivamente deliberato nell'assemblea impugnata. Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c.

Sentenza Tribunale di Bologna del 17 settembre 2009 OK
La distinzione tra il concetto di conferma e di nomina dell’amministratore non è puramente nominalistica, il primo presupponendo una continuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra nel secondo che si costituisce ex novo;
La maggioranza per la conferma dell’amministratore è perciò quella semplice dell’art. 1136 comma secondo e terzo.

N.B. Ricordiamo che il secondo comma stabilisce i quorum in prima convocazione, mentre il terzo, in seconda convocazione; in particolare, quest’ultimo dispone che << la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.>>

Dott. Marco Venier

Edited by Marco Venier - 24/3/2012, 16:22
 
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Marco Venier
view post Posted on 12/2/2015, 11:51




Ci si è interrogati sulla validità di tale ultimo orientamento giurisprudenziale anche dopo l'entrata in vigore della Riforma del Condominio (L.220/2012).
Se, cioè, anche a decorrere dal 19 giugno 2013, per la Conferma dell'Amministratore, bastasse la maggioranza SEMPLICE (ora la maggioranza degli intervenuti e 1/3 dei millesimi) o fossero intervenuti elementi normativi che giustificassero l'applicazione conformemente alla precedente Giurisprudenza (Cass., sentenze num. 3797/1978; 71/1980; 4269/1994).
A parere di chi scrive, le modifiche avvenute sugli articoli del codice civile, non hanno intaccato i fondamenti delle sentenze dei Tribunali citate nel mio post precedente: nomina e conferma, rimangono terminologie utilizzate dal Legislatore, ma viene indicato il quorum deliberativo della maggioranza ASSOLUTA, per la sola nomina.
Non solo: il novellato articolo 1129, comma 10 c.c., rispetto alla precedente normativa, introduce una nuova disposizione nella parte in cui ha previsto che l'incarico di Amministratore "ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”.
Tale novità sembra voler agevolare la continuità dell'attività di Amministrazione stabilendo che salvo diversamente disposto dall'Assemblea, l'Amministratore si intende confermato per un ulteriore anno.
La mia disamina trova ulteriore conforto nella recente sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, con la Sentenza emessa in data 23/29 gennaio 2015 che, nel ritenere sufficiente, per la conferma dell'Amministratore, la maggioranza semplice, rafforza ulteriormente gli orientamenti dei precedenti Tribunali di Roma e Bologna del 2009.
A differenza di questi ultimi 3 Giudizi, si evidenza che la sentenza del Trib di Palermo, si riferisce ad un'Assemblea avvenuta il 14/06/2014, quasi un anno dopo l'entrata in vigore della Riforma del Condominio (ovvero il 18/06/2013) e questo conferma che le ragioni a sostegno dell'orientamento giurisprudenziale propugnato dallo scrivente, non sono state intaccate dalla tale nuova normativa.

Edited by Marco Venier - 17/2/2015, 09:33
 
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