Responsabilità solidale del Committente con l’Appaltatore in relazione ai contributi degli operai.

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Marco Venier
view post Posted on 24/9/2010, 15:52




Innanzi tutto spieghiamo cosa si intende per obbligazione solidale.
Da wikipedia: si ha obbligazione solidale passiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di debitore è ricoperto da più soggetti. Tutti sono tenuti alla medesima prestazione e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri debitori. La solidarietà passiva mira a rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento dell'esatta prestazione ad uno qualunque dei debitori.
L'articolo del Codice Civile che disciplina tale situazione è l'art.1292 di cui giova riportarne l'integrale testo:
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalit e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra pi creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Quindi, da tali definizioni, si evincono i seguenti elementi per l'obbligazione solidale:
- pluralità di soggetti;
- identicità della prestazione da eseguire nell'interesse di un beneficiario;
- presunzione di solidarietà, saldo altrimenti disposto.
Con la solidarietà passiva, il creditore vede rafforzata la propria garanzia in ordine al soddisfacimento del proprio interesse in quanto, in caso di insolvibilità di un debitore, potrà sempre contare sugli altri condebitori.
La procedura che verrà attivata, conferisce il diritto al creditore, di scegliere il debitore a cui richiedere l’intero adempimento (l'esecuzione del quale libererà nei suoi confronti gli altri condebitori) mentre il debitore potrà rivalersi successivamente nei confronti degli altri.
La scelta del creditore tra i vari debitori, di quello che deve adempiere, può essere limitata attraverso l’inserimento di una clausola del rapporto contrattuale, in cui si obbliga il creditore a seguire un ordine di individuazione del soggetto a cui rivolgere per primo la richiesta di adempimento (preventiva richiesta e preventiva escussione) per cui il creditore si rivolgerà agli altri solo dopo aver invano escusso il patrimonio del soggetto interpellato.
Ora, invece, parliamo di responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale, riferendoci innanzi tutto all'art. 2055, 1°comma, c.c. che cita Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno.
Anche in questo caso, ciascun condebitore, potrà essere chiamato a rispondere dell'intero danno al creditore, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti degli altri condebitori. Nei rapporti con quest'ultimo, pertanto, è irrilevante la diversa misura delle singole gravità, mentre lo diverrà nei rapporti interni tra condebitori in relazione al diritto di rivalsa.
Premesso quanto sopra, possiamo ora riferirci alla fattispecie dell'appalto in Condominio in relazione alla solidarietà delle responsabilità tra Appaltatore e Committente in ordine ai trattamenti retributivi e previdenziali degli operai di cantiere.
Cominciamo subito con un'affermazione forte che non tutti conoscono: Il Committente di un appalto di opere o di servizi è obbligato in solido con l’ Appaltatore e con gli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e previdenziali dovuti.
Questo princìpio è sancito dall’art. 29, 2° comma del D.Lgs. 276/2003, che obbliga il Committente datore di lavoro in solido con l'appaltatore, a tale solidarietà, entro il limite temporale di n.1 anno a decorrere dalla cessazione dell'appalto.
A determinare l'eventuale credito del lavoratore vs/Committente (nel caso che ci interessa, il Condominio) non è l'eventuale credito residuo che può vantare l'Appaltatore nei confronti del Committente, bensì la semplice esistenza di un rapporto di lavoro: l'appalto (Trib. Roma 16/01/2008).
In tal caso, il lavoratore creditore vs/Appaltatore, entro il tempo di n.1 anno, potrà procedere con la procedura di recupero credito nei confronti del Committente.
La legge, come si vede, ha voluto attuare una specifica disciplina tutelatrice dei diritti del lavoratore, poi anche rafforzata dalla Legge finanziaria 2007, art.1, co. 911 la cui modifica più rilevante rispetto al già citato D.lgs. n. 276/2003, art. 29, co. 2, è l'arco temporale da considerare per la prescrizione dell'azione che passa da n.1 anno a n.2 dalla cessazione dell'appalto.
Le disposizioni legislative in materia, stabiliscono anche le categorie dei soggetti rientranti nel regime di solidarietà passiva:
- i committenti imprenditori (ossia i soggetti esercenti attività commerciali in base all’art. 2082 c.c.)
- i datori di lavoro
Un aggiornamento disciplinare sull'argomento, è rappresentato dal Decreto Legge n.97/2008 del Ministero del Lavoro.
In materia di responsabilità solidale negli appalti vengono abrogati:
- il comma 8 dell’art. 3 del Decreto Interministeriale 74/2008,
- i commi da 29 a 34 dell’art. 35 della L. 248/2006.
Di conseguenza, sinteticamente, il nuovo quadro normativo appare come segue:
- Relativamente alla retribuzioni e contributi previdenziali dei dipendenti dell’appaltatore e del/dei subappaltatori, il Committente ha, con l'Appaltatore, responsabilità solidale entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto o del subappalto (D. Lgs. 276/2003, art. 29, 2°co.);
- Sull' IRPEF dei dipendenti dell’appaltatore e del/dei subappaltatori, nessuna responsabilità, in virtù delle abrogazioni previste dal decreto in esame e dal tenore letterale del art. 29 c. 2 D. Lgs. 276/2003.

In conclusione, pertanto, stante le disposizioni legislative in materia (D.lgs.276/2003 e successive integrazioni e modifiche), si consiglia sempre, in tema di Condominio, che il Committente/Amministratore di Condominio, inviti l'Appaltatore ad allegare alla fattura e/o ricevuta, idonea documentazione che manlevi il Condominio nel caso di mancato rispetto del trattamento retributivo e contributivo del personale utilizzato, assicurandosi anche che nell'area di cantiere, il personale impegnato, circoli sempre munito di tesserino (o similare) di riconoscimento.
Per rafforzare le pretese e i diritto del Condominio, ritengo anche ammissibile (e consigliabile) l'apposizione nel contratto di appalto, di una clausola per cui l'Amministratore possa eseguire i pagamenti delle fatture, solo previo ottemperanza da parte dell'Appaltatore, del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ai propri dipendenti utilizzati nel cantiere.

Edited by Marco Venier - 27/9/2012, 14:11
 
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