Responsabilità Civile in Condominio., Il caso dei condòmini che cadono all'interno degli spazi condominiali.

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Marco Venier
view post Posted on 12/2/2010, 10:19




Gli spazi condominiali rientrano tra le cose private, ossia sottratte al controllo della Pubblica Amministrazione e rimesse, pertanto, al dovere di custodia del soggetto che ne è titolare: il Condominio, nella persona del suo legale rappresentante.
Un soggetto che subisce danni alla sua persona inciampando o scivolando su di una superficie comune posta all'interno del Condominio, dovrà pertanto rivolgersi al relativo Amministratore per l'eventuale richiesta di risarcimento danni.
Ma quando è ammesso tale indennizzo?
Basta cadere per le scale od inciampare sul piazzale comune per responsabilizzare civilmente il Condominio?
Ricordiamo innanzi tutto cosa sia la RESPONSABILITA' CIVILE (in seguito RC): essa mira ad individuare quel soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione di altro soggetto.
La RC è disciplinata dagli artt. 2043 ss. c.c. e 1218 ss c.c.
In particolare l'art. 2043 c.c. recita: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."
La RC, però, come noto, non si limita ad un danno direttamente causato.
Tra gli articoli successivi, infatti, scorgiamo l'art. 2051 c.c. che sancisce: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Questa disposizione ci riporta ad un concetto fondamentale : la responsabilità del custode, ossia di quel soggetto titolare degli obblighi di custodire una determinata cosa.
Tali obblighi si concretizzano in una serie di azioni volte alla buona conservazione del bene stesso come ad esempio un'adeguata manutenzione, sicchè il Condominio sarebbe sicuramente responsabile dei danni causati dal distacco di intonaci dalla facciata o da infiltrazioni derivanti dalla copertura condominiale, in quanto si configurerebbe proprio un difetto di manutenzione sempre attribuibile al Condominio stesso.
Nel caso, però, di caduta di un privato sulla superficie comune (piazzale, vialetto, scale, ecc...) non è sempre agevole rilevare la responsabilità del Condominio, in quanto il confine con la disattenzione del soggetto danneggiato, è estremamente labile.
A tal riguardo, la Suprema Corte, ha più volte affermato il principio che la "responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa quando il danno sia [...] riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano” (Cass. n. 4757/1999; Cass. n. 4308/2002).
In sostanza, tale orientamento Giurisprudenziale, riprende il concetto già visto nell'art. 2051 c.c.: la responsabilità non sussiste quando è rilevabile il caso fortuito, ossia quando il danno è generato da un evento imprevedibile.
Ricordiamo che in tema di RC, è rilevante la sussistenza di INSIDIA e TRABOCCHETTO, espressioni di quella "situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. n. 1214/1984; Cass. civ. n. 5670/1997) alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone)” (Trib. Roma n. 13566/2011 ). Sostanzialmente, per INSIDIA e TRABOCCHETTO si intendono quei pericoli caratterizzati dall'impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitarlo con l'uso della normale diligenza e prudenza. Sul concetto dell'invisibilità dell'ostacolo, invece, nel tempo, la Giurisprudenza ha assunto posizioni diverse ritenendo, nel più recente orientamento, irrilevante il carattere occulto al fine della configurabilità di INSIDIA e TRABOCCHETTO.
In taluni casi, tuttavia, le Corti italiane hanno ritenuto che non fosse sufficiente neanche la presenza di INSIDIA e TRABOCCHETTI (ad esempio di pericoli occulti come l' assenza di visibilità), per attribuire le responsabilità di una caduta al Condominio. Interessante, a tal proposito, è la sentenza 16607/2008 della Corte di Cassazione, in merito alla richiesta di risarcimento danni avanzata da una condòmina caduta su una superficie condominiale resa scivolosa dalla cera applicata dal portiere, combinata con l'acqua piovana portata dal passaggio di altri condòmini. In tale causa, le richiesta della danneggiata era stata respinta in quanto la Suprema Corte riteneva che sussistessero condizioni tali di visibilità da poter percepire la scivolosità del pavimento da parte di tale sig.ra. In pratica, la situazione anomala dei luoghi avrebbe dovuto allertare la sig.ra e suggerire di prestare una maggiore attenzione nel passaggio e in tal senso acquisiva rilevanza l'acquisizione di prove relativa all' assenza di altri incidenti analoghi nella stessa zona condominiale, proprio ad evidenziare l'eccezionalità dell'evento dannoso, tutto, pertanto, attribuibile per colpa, alla danneggiata stessa.
L'accertamento del comportamento del danneggiato come negligente (ossia con trascuratezza) in quanto privo di diligenza e della normale attenzione, comporta, quindi, una inevitabile interruzione del nesso causale tra la cosa custodita ed il danno patito (ancora la Cassazione, Sez III, sent. n. 16607/2008).
La Corte ha difatti più volte affermato che il principio che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo" (Cass. 13.5.1999, n. 4757; v. anche Cass. 26.3.2002, n. 4308). Nel caso in esame della suddetta Corte, si rilevava un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la danneggiata aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.
Proprio Insidie o Trabocchetti , in quanto anomalie strutturali della pavimentazione condominiale (la cui assenza è importantissima nel deresponsabilizzare il Condominio) se, tra l’altro, ben note nella loro morfologia allo sfortunato condòmino, poiché abitualmente da lui impegnate nel corso della sua residenza in quell’edificio, potrebbero ulteriormente evidenziare che il danneggiato non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi, ad esempio impegnando troppo velocemente lo spazio comune rendendo così instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra (Tribunale di Foggia).
Negli altri casi, invece, come qualora siano ravvisabili la presenza di Insidie e Trabocchetti, la responsabilità del custode è più facile da dimostrare e al Condominio non rimarrebbe che interessare la propria Assicurazione per le operazioni di risarcimento danni.
Torniamo, ora, alle cd omissioni colpose, situazioni che si configurano quando il Condominio non ha attuato quella serie di accorgimenti che avrebbero evitato il danno e che rilevano una responsabilità ai sensi dei combinati artt 2043 c.c. e 2051 c.c.
In tale categoria ci rientra anche l'assenza di corrimano, nei casi previsti dall' art.16 del D.P.R. n.547/1955 il quale dispone che "le scale destinate all'accesso ai luoghi di lavoro, se sono aperte , devono essere dotate di parapetto o di altra difesa , e se sono delimitate da due pareti, come quella in oggetto, devono essere munite almeno di un corrimano." Quindi nei Condomini in cui sono ravvisabili tali condizioni (scale delimitate da due pareti) l'assenza di un corrimano è un elemento da considerare per attribuire la responsabilità del Condominio per sinistri eventualmente verificatesi (Cassazione Civile, n. 2085/2012).
In conclusione, per ottenere il giusto risarcimento dei danni sarà, ovviamente, necessario verificare il singolo caso concreto ed analizzare nello specifico la questione al fine di verificare le condizioni dell'azione e le relative prove.

Dott Marco Venier

Edited by Marco Venier - 22/2/2016, 19:43
 
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Marco Venier
view post Posted on 28/10/2015, 16:27




Si evidenza una recente sentenza (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza 24/09/2015 n° 18903) che anche in caso di scarsa illuminazione, ha negato la risarcibilità al danneggiato caduto, se lo stesso era distratto (in particolare si era girato per parlare col coniuge).
 
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1 replies since 12/2/2010, 10:19   818 views
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