Sul Supercondominio. Assemblea disgiunta o congiunta tra le palazzine?

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Marco Venier
view post Posted on 22/9/2010, 11:59 by: Marco Venier




L'Amministratore del Supercondominio.
All'amministratore delle parti comuni di un supercondominio spettano tutte le funzioni e tutti i poteri previsti dalla legge in tema di Amministrazione condominiale (Trib. civ. Roma, sez. III, 4 luglio 1994, n. 10405).
Ovviamente la scelta del soggetto a cui demandare l'Amministrazione del Supercondominio non si pone nel caso che una persona amministri tutti gli edifici che compongono il Supercondominio: potrà benissimo svolgere lui anche tale ulteriore funzione.
Nell'ipotesi, invece, che ci siano Amministratori differenti, ritengo opportuno conferire l'incarico ad un'unica persona.
Addirittura sono del parere che tale incarico potrebbe essere conferito ad un TERZO soggetto che non svolga funzioni di amministratore nei singoli stabili), con determinazione di uno specifico compenso, per la gestione delle cose comuni tra gli edifici. Anche in tale ultimo caso, però, è decisamente ammissibile la presenza dell'Amministratore del singolo stabile, all'Assemblea del Supercondominio senza necessità di approvazione assembleare del Condominio di riferimento in quanto tale diritto gli deriva direttamente dalla funzione di regolamentazione della comunione (Trib. civ. Napoli, sez. X, 12 ottobre 1994).
 
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2 replies since 11/2/2010, 20:49   2131 views
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