Marco Venier |
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| A ulteriore supporto di quanto sopra, si cita la Cass., sez. II, n.2241 del 16/02/2012, che oltre a ribadire il princìpio per cui "i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi aggettanti, si devono considerare beni comuni a tutti, ex art. 1117 c.c., SOLO quando s'inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole", (ipotesi raramente ricorrente!!) chiarisce che l'assimilazione di tale porzione di facciata, alla proprietà individuale, non vuol dire che il condòmino possa autonomamente modificarne l'estetica, la simmetria o il colore. Egli, quindi, avrà sempre il dovere di mantenerlo rispettandone la conservazione dello stato originario.
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