Il Condominio DATORE DI LAVORO

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Marco Venier
view post Posted on 24/9/2010, 10:42




Il Ministero del Lavoro ha predisposto un'area nella quale risponde alle domande più frequenti (F.A.Q.) in merito al Testo Unico.

Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo “affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi” (di cui all’articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di lavoro” anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?

"Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro” esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.." fonte: Ministero del Lavoro

Fonte: NEWS (da www.sicurweb.it/sicurezza_sul_lavoro/dettaglio.asp?id=8742)


Inoltre..

Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29?

"L’obbligo di informazione previsto dall’articolo 36 a carico del condominio nei confronti di lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto articolo 36. Al riguardo, si rimarca come l’articolo 36, comma 3, che richiama l’articolo 36, comma 1, lettera a) e l’articolo 36, comma 2, lettere a), b) e c), prevede che vengano fornite informazioni sui “rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività di impresa in generale”, e che l’articolo 36, comma 4, puntualizzi come il contenuto di tali informazioni debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, ancora, che ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa debba avvenire previa verifica “della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.
Tanto premesso, si evidenzia che, come più volte esposto in giurisprudenza, l’informazione deve essere realizzata tenendo conto della specificità di ogni singola posizione lavorativa e con modalità che permettano alla norma di perseguire il suo scopo (ad esempio, è stata ritenuta inidonea la semplice affissione di informazioni). Quanto alla forma della comunicazione, essa non dovrà essere realizzata nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 28 e 29 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che tali norme attengono alla valutazione dei rischi e non sono richiamate dall’articolo 3, comma 9, e dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.."

fonte: Ministero del Lavoro
3 maggio 2010
 
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Marco Venier
view post Posted on 24/9/2010, 12:21




Sul DUVRI..
...
Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi “lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?

"L’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce, secondo l’espresso dettato normativo, la modalità di attuazione dell’obbligo di cooperazione e di coordinamento imposto al committente dall’articolo 26, comma 2, e, pertanto, anche nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze, non appare pertinente il richiamo ai soli obblighi di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b) dovendo comunque essere garantita anche la “cooperazione” (art. 26, comma 2, lett. a).
Tanto premesso, con specifico riferimento all’articolo 26, comma 2, lettera b va rimarcato che non si tratta di un obbligo di informazione reciproca ma di un obbligo di “coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente”; il comma 2, pertanto, fa riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e 3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI).
Dunque, nei casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di coordinamento di cui all’articolo 26, comma 2), lettera b, sempre tenendo conto della circostanza che l’obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell’articolo 26) abbia concretamente ottemperato all’obbligo di coordinamento in parola.

Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo."

fonte: Ministero del Lavoro
26 aprile 2010

 
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