D.lgs.31/2001. Controllo qualitativo sulle acque., Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano

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Marco Venier
view post Posted on 30/7/2010, 15:09




La normativa di cui al post precedente è stata integrata con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27/Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano

Secondo alcuni (cito www.amministratoriacap.it/ART10.htm solo a titolo di esempio) il d.lgs n.31/2001, modificato dal d.lgs n. 27/2002, estenderebbe "all’amministratore del condominio la responsabilità dell’igiene dell’acqua somministrata nel condominio dal punto di consegna da parte del pubblico distributore fino al rubinetto." Nei confronti dell’amministratore del condominio sono irrogabili le seguenti sanzioni pecuniarie corrispondenti al pagamento
- della somma da euro 10.329,00 a euro 61.974,00 (art. 19 comma 1) qualora fornisca acqua che contenga microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

- della somma da euro 5.164,00 a euro 30.987,00 (art. 19 comma 2) quando i valori di parametri fissati nell’allegato 1, rispettati nel punto di consegna, non siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto;

- della somma da euro 5.165,00 a euro 30.987,00 (art. 19, comma 4-bis) se non conserva per cinque anni i risultati del controllo delle acque.

Inoltre, sempre stando a quanto sostenuto nel pagina web www.amministratoriacap.it/ART10.htm "nei confronti dell’amministratore del condominio il Sindaco del comune territorialmente competente, a seguito della richiesta della azienda unità sanitaria locale, può emettere un ‘ ordinanza, giustificata da motivi d’igiene, la quale prescrive l’adozione delle misure tecniche necessarie per tutelare la correttezza sanitaria della somministrazione delle acque dal punto di arrivo dell’acqua distribuita dal servizio pubblico al rubinetto. L’inosservanza dell’adempimento delle prescrizioni dell’ordinanza, integra una fattispecie di reato ed è sanzionata dall’articolo 650 c. p. con l’arresto fino a tre mesi e con un’ammenda fino a 206,00 euro."

La responsabilità dell'Amministratore di Condominio, per tutto quanto sopra, si desumerebbero da:
- l'art.5, co.2 del d.lgs.31/2001 che testualmente recita "Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.";
- l'art.1130 c.c. (attribuzioni dell'Amministratore), in estensione, per il quale deve: riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’esercizio e per l’esercizio dei servizi comuni.



Edited by Marco Venier - 30/7/2010, 16:58
 
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Marco Venier
view post Posted on 8/9/2010, 09:46




L' A.S.L. Lombardia smentisce la campagna dell’A.N.A.C.I. ,per le verifiche della potabilità delle acque , a carico dei Condomini per il quale l’ultima scadenza di legge era il 15/12/2003, a firma del Referente A.T. Acque ad Uso Umano dr. Antonio Bertolini e del Responsabile del Servizio Dott. Giovanni Borroni.

Dunque la A.S.L. ( cioè l'ente di controllo) con la Circolare Cir_Asl_16_12_03_10774 A.S.L. Dipartimento di prevenzione,
in merito alla Potabilità delle acque stabilisce che nessun controllo deve essere efettuato da parte degli amministratori condominiali.

Nella circolare si legge:
[...]
Alla luce di quanto sopra riteniamo necessario precisare che le notizie di cui sopra sono prive di fondamento, dal momento che il Decreto Legislativo 31/2001 non prevede alcun obbligo, per gli amministratori di condominio, di effettuare quelli che tecnicamente si chiamano controlli interni di qualità. Tale obbligo sussiste infatti solo ed esclusivamente per coloro che forniscono l'acqua destinata al consumo umano, vale a dire per i gestori degli acquedotti.

L'Amministratore del Condominio ha la responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità siano mantenuti fino ai rubinetti, dalla legge D.P.R.236/88, e i controlli sono dunque uno STRUMENTO e NON un obbligo.




Ecco il testo integrale della circolare:

Cir_Asl_16_12_03_10774
A.S.L.
Dipartimento di prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione
Ufficio Centrale Acque potabili
Via Spagliardi 19, Parabiago

Prot. N. 10774, prot int. 0978/AB

Ai Si.g.ri Sindaci dei comuni dell'ASL Provincia di Milano I
loro sedi
P.c.: Direzione Generale Sanitaria Regione Lombardia

oggetto: D.Lgs. 31/2001: attuazione della Direttiva 98/83CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

In questo periodo numerosi amministratori di condominio si sono rivolti al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione segnalando di avere ricevuto circolari che li informavano dell'obbligo di effettuare l'analisi dell'acqua per verificarne la potabilità.

Lo scrivente Servizio ha avuto modo di verificare la veridicità della segnalazione. Sul sito web dell'ANACI Lombardia (www.anacilombardia.net) si legge: "...Allo scopo di ottemperare a quanto prescritto, occorre che l'amministratore dia incarico a qualificato laboratorio di analisi che provveda ad effettuare un prelievo di acqua potabile con successiva analisi di carattere sia chimico che batteriologico ...”.. In un'altra lettera, questa volta di un certo CSDM di Milano, si legge: "... A partire dalla data di cui sopra (n.d.r.: il 25/12/2003) in caso di controllo effettuato dall'autorità competente ASL, che dimostri la non potabilità delle acqua verificata secondo i parametri del D.Lgs.31/01, sono previste pesanti sanzioni amministrative.. .".

Alla luce di quanto sopra riteniamo necessario precisare che le notizie di cui sopra sono prive di fondamento, dal momento che il Decreto Legislativo 31/2001 non prevede alcun obbligo, per gli amministratori di condominio, di effettuare quelli che tecnicamente si chiamano controlli interni di qualità. Tale obbligo sussiste infatti solo ed esclusivamente per coloro che forniscono l'acqua destinata al consumo umano, vale a dire per i gestori degli acquedotti.

Per quanto riguarda gli amministratori di condominio, il D.Lgs.31/2001 si limita a ribadire che i requisiti di qualità (cioè di potabilità) delle acque destinate al consumo umano devono sussistere al punto d'uso, cioè dove l'acqua è resa disponibile per il consumo. La norma precisa poi che la responsabilità di garantire i requisiti di potabilità spetta al gestore dell'acquedotto fino al punto di consegna (di regola il contatore), mentre l'amministratore del condominio ha la responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità siano mantenuti fino ai rubinetti (o, per meglio dire, siano mantenuti lungo tutta la rete idrica condominiale: se un condomino modifica le caratteristiche dell'acqua che gli viene fornita installando, ad esempio, un impianto di trattamento che non funziona come dovrebbe, questa non è certo responsabilità dell'amministratore).

Ribadiamo che tale responsabilità sussisteva implicitamente già nella precedente normativa (il D.P.R.236/88), e che il D.Lgs.31/2001 si limita ad una più chiara esplicitazione del concetto.

Ma affermare una responsabilità è una cosa, affermare che sussiste l'obbligo di fare i controlli analitici è un'altra cosa. È sottinteso che un amministratore i controlli è libero di farli se lo ritiene opportuno, come è ovvio che, qualora vi sia motivo di ritenere che nella fase di trasporto dal contatore all'utenza le caratteristiche dell'acqua possano essere alterate, l'amministratore non solo è tenuto a fare le verifiche del caso, ma soprattutto è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità. Solo i n caso di mancata adozione di questi provvedimenti l’amministratore condominiale è passibile di sanzioni.

A parere dello scrivente Servizio sarebbe opportuno che le SS.LL. provvedano ad informare la cittadinanza, nelle forme e nei modi che riterranno adeguati.

La presente viene trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti del caso anche alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

A disposizione per eventuali chiarimenti si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Referente A.T. Acque ad Uso Umano

dr. Antonio Bertolini

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giovanni Borroni





fonte: www.condominioweb.com/condominio/articolo33.ashx
 
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