La normativa di cui al post precedente è stata integrata con il
Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27/Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano Secondo alcuni (cito
www.amministratoriacap.it/ART10.htm solo a titolo di esempio)
il d.lgs n.31/2001, modificato dal d.lgs n. 27/2002, estenderebbe "all’amministratore del condominio la responsabilità dell’igiene dell’acqua somministrata nel condominio dal punto di consegna da parte del pubblico distributore fino al rubinetto." Nei confronti dell’amministratore del condominio sono irrogabili le seguenti sanzioni pecuniarie corrispondenti al pagamento
- della somma da euro 10.329,00 a euro 61.974,00 (art. 19 comma 1) qualora fornisca acqua che contenga microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- della somma da euro 5.164,00 a euro 30.987,00 (art. 19 comma 2) quando i valori di parametri fissati nell’allegato 1, rispettati nel punto di consegna, non siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto;
- della somma da euro 5.165,00 a euro 30.987,00 (art. 19, comma 4-bis) se non conserva per cinque anni i risultati del controllo delle acque.
Inoltre, sempre stando a quanto sostenuto nel pagina web
www.amministratoriacap.it/ART10.htm "nei confronti dell’amministratore del condominio il Sindaco del comune territorialmente competente, a seguito della richiesta della azienda unità sanitaria locale, può emettere un ‘ ordinanza, giustificata da motivi d’igiene, la quale prescrive l’adozione delle misure tecniche necessarie per tutelare la correttezza sanitaria della somministrazione delle acque dal punto di arrivo dell’acqua distribuita dal servizio pubblico al rubinetto. L’inosservanza dell’adempimento delle prescrizioni dell’ordinanza, integra una fattispecie di reato ed è sanzionata dall’articolo 650 c. p. con l’arresto fino a tre mesi e con un’ammenda fino a 206,00 euro."
La responsabilità dell'Amministratore di Condominio, per tutto quanto sopra,
si desumerebbero da:
- l'art.5, co.2 del d.lgs.31/2001 che testualmente recita "
Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.";
- l'art.1130 c.c. (attribuzioni dell'Amministratore), in estensione, per il quale deve: riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’esercizio e per l’esercizio dei servizi comuni.
Edited by Marco Venier - 30/7/2010, 16:58